.
Facendo seguito a quanto introdotto dall'art. 1, co. 860, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ed ai chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 12.03.2025, con nota prot. 43836, si informa con la presente che entro il 30 giugno 2025 tutte le imprese costituite in forma societaria hanno l’obbligo di iscrivere al registro imprese il domicilio digitale (indirizzo PEC) di ciascun amministratore. Il mancato rispetto di tale adempimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
Salvo Vostra diversa indicazione, lo studio provvederà ad effettuare la comunicazione al registro imprese per Vostro conto, ma si chiede gentilmente di:
- comunicarci l’indirizzo PEC attivo degli amministratori entro e non oltre mercoledì 25 giugno 2025;
- qualora non ancora esistente, attivare un nuovo indirizzo PEC entro tale data.
In alternativa, potrete provvedere anche personalmente, mediante il portale DIRE raggiungibile all’indirizzo https://dire.registroimprese.it/.
Il domicilio digitale dovrà essere ad uso personale ed esclusivo del singolo amministratore, pertanto non potrà corrispondere a quello utilizzato dalla società stessa.
E' doveroso richiamare tuttavia che alcune CCIAA, in contrasto con il disposto normativo, hanno rilasciato una nota in cui dichiarano di accettare anche lo stesso domicilio digitale della società, ma nel rispetto di determinate condizioni:
- la PEC non deve essere condivisa con altri soggetti ed accessibile solo al soggetto dichiarato;
- deve essere dimostrabile che l’indirizzo è nella disponibilità del soggetto dichiarante;
- se usata da un professionista, deve essere iscritto in INI-PEC, ai sensi dell’art. 6-bis del CAD.
Tuttavia, data la difficoltà nel rendere dimostrabile senza opposizione quanto sopra, e tenendo conto sia del disposto normativo che di quanto adottato dalla maggioranza delle CCIAA (vedi anche il comunicato del 12/06/2025 della CCIAA di Chieti-Pescara), ci sentiamo di consigliare l'utilizzo di un domicilio digitale personale dell'amministrore, diverso da quello della società.
Per maggiori dettagli potete contattarci attraverso il modulo di contatto o mediante uno dei nostri recapiti