Con il provvedimento Prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate sono state emanate le linee guida per la richiesta del Contributo a Fondo Perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, meglio noto come "Decreto Rilancio", al fine di sostenere i soggetti titolari di partita iva colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, definendone il contenuto, i termini ed il modello da utilizzare per richiedere il contributo.
Il Contributo a fondo perduto potrà essere richiesto mediante domanda da presentare a partire dal pomeriggio di lunedì 15 giugno 2020 attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate.
A chi spetta il contributo
Il contributo è riservato ai soggetti titolare di partita iva che nell'anno 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro e che abbiano subito un calo del fatturato e corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare riferito rispetto al mese di aprile 2019.Possono farne richiesta i soggetti titolari di partita iva che:
- esercitano attività di impresa, siano esse persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche
- esercitano attività di lavoro autonomo
- sono titolari di reddito agrario
Inoltre il contributo spetta qualora l'attività:
- sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019
- abbia domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi
(sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31
gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
A chi non spetta il contributo
Il contributo a fondo perduto non spetta invece nei seguenti casi:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
Come calcolare il contributo spettante
Il contributo spettante viene calcolato sulla base della differenza tra il fatturato e corrispettivi dei mesi di aprile 2020 ed aprile 2019. Si applica una specifica percentuale in relazione ai ricavi e compensi annui, ottenendo un contributo rispettivamente pari al:
- 20% del calo del fatturato per imprese con ricavi inferiori a 400.000 euro
- 15% del calo del fatturato per imprese con ricavi inferiori ad 1 milione euro
- 10% del calo del fatturato per imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro
Si precisa che in ogni caso il contributo spettante è pari ad un minimo di 1.000 euro per le imprese individuali e 2.000 euro per le società. Quindi, anche se in base al calcolo percentuale si dovesse ottenere un importo inferiore, si avrà comunque diritto al contributo minimo purché si posseggano i requisiti per richiedere il contributo.
Per comprendere meglio se ed a quanto ammonta il contributo spettante, proponiamo degli esempi numerici per un'impresa individuale con ricavi annui pari a 100.000 euro, alla quale si applicherà quindi un contributo pari al 20% del calo del fatturato tra i mesi di aprile 2020 ed aprile 2019:
ESEMPIO 1: Fatturato di aprile 2019 pari a 10.000 euro e fatturato di aprile 2020 pari a 2.000 euro.
10.000 - 2.000 = 8.000 euro → differenza ricavi maggiore ai due terzi, può accedere al contributo
8.000 x 20% = 1.600 euro → contributo spettante 1.600 euro
ESEMPIO 2: Fatturato di aprile 2019 pari a 10.000 euro e fatturato di aprile 2020 pari a 6.000 euro.
10.000 - 6.000 = 4.000 euro → differenza ricavi maggiore ai due terzi, può accedere al contributo
4.000 x 20% = 800 euro → contributo spettante sarà comunque di 1.000 euro, poiché come visto è l'importo minimo spettante
ESEMPIO 3: Fatturato di aprile 2019 pari a 10.000 euro e fatturato di aprile 2020 pari a 8.000 euro.
10.000 - 8.000 = 2.000 euro → differenza ricavi inferiore ai due terzi, non può accedere al contributo
Come e quando richiedere il contributo
L'istanza per richiedere il contributo va presentata a partire dal 15 giugno ed entro il 13 agosto 2020, salvo venga presentata da un erede del soggetto deceduto al quale la finestra temporale viene posticipata tra il 25 giugno e 24 agosto, esclusivamente attraverso vie informatiche presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate: mediante il canale telematico Entratel/Fisconline oppure all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Il contribuente potrà presentare istanza di rimborso sia autonomamente con le proprie credenziali di accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate, sia avvalendosi di un intermediario incaricato con delega di consultazione del "Cassetto fiscale" del richiedente ovvero al servizio “Fatture e Corrispettivi”.
Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo verrà effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, che deve essere necessariamente intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.
L'ammontare del contributo è escluso da tassazione si per quanto riguarda le imposte sui redditi (IRPEF ed IRES), sia per l'IRAP.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a contattarci mediante il modulo di contatto o attraverso uno dei nostri recapiti.